Statuto Consiglio Pastorale

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE  PARROCCHIALE

Art. 1: NATURA

II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in conformità al can. 536 §1, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale. Qualora diverse parrocchie siano affidate ad un unico parroco si costituisca, se opportuno, un unico Consiglio pastorale interparrocchiale.

Art. 2: FINALITA’

La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta nello studiare e attuare gli orientamenti pastorali diocesani in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia (cfr. can. 511).

In particolare è chiamato a:

  • – analizzare la situazione pastorale della parrocchia;
  • – elaborare il programma pastorale della parrocchia, in sintonia con quello dell’Arcidiocesi, verificandone la progressiva attuazione;
  • – offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio pastorale diocesano e degli organismi di pastorale unitaria a livello zonale;
  • – avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali del proprio territorio, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
  • – le questioni economiche della parrocchia in merito alla definizione delle linee orientative pastorali da adottare.

A norma del can. 536 § 2 il Consiglio pastorale parrocchiale ha solamente voto consultivo. Il parroco terrà però nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio.

Art. 3: REQUISITI DEI MEMBRI

Possono essere membri del Consiglio pastorale parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia oppure operanti stabilmente in essa. I membri si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia.

Requisito assolutamente irrinunciabile per i membri del Consiglio pastorale è la piena comunione con la Chiesa cattolica negli elementi fondamentali della professione della fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), tenendo presente quanto previsto dal n. 218 del Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa in Italia. II Parroco si renda garante che i componenti del Consiglio Pastorale abbiano i requisiti suddetti.

Art. 4: COMPOSIZIONE

Il Consiglio pastorale deve risultare immagine della parrocchia comprendendone tutte le componenti: presbiteri, diaconi, religiosi e laici.

Il numero dei membri del Consiglio si determini in base alla consistenza numerica della parrocchia: esso dovrà comunque essere compreso tra un minimo di otto ed un massimo di ventisei componenti, incluso il parroco.

Il Consiglio pastorale parrocchiale è composto da:

  • – membri di diritto (il parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi che prestano servizio nella parrocchia, i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale, un membro di ogni comunità di istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia, il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale);
  • – un membro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici;
  • – membri eletti all’interno di ciascun settore dell’attività pastorale, avendo cura che ciascun settore sia rappresentato in egual modo;
  • – un rappresentante di ogni aggregazione laicale presente in parrocchia;
  • – un membro di ciascun Comitato per le feste operante in parrocchia;
  • – membri liberamente eletti dall’assemblea parrocchiale in  numero non superiore a 1/3 dei componenti dell’intero Consiglio;
  • – membri designati liberamente dal parroco per un numero  non superiore ad 1/4.

I nominativi dei membri devono essere comunicati all’Ordinario diocesano.

Art. 5: DURATA

  1. II Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica quattro anni e assolve le funzioni ordinarie fino all’insediamento del nuovo Consiglio Pastorale. I membri del Consiglio possono essere eletti o designati per un massimo di due mandati consecutivi. Dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo qualunque membro decade dal Consiglio.
  2. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere presentate per iscritto al parroco e da lui accettate formalmente.
  3. Il Consiglio pastorale parrocchiale può essere rinnovato dal nuovo  parroco dopo sei mesi dal suo ingresso.

Art. 6: IL PRESIDENTE

II presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il Parroco (can. 536 §1).

Spetta al presidente:

  • – convocare il Consiglio;
  • – stabilire l’ordine del giorno insieme al segretario del Consiglio;
  • – approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio pastorale.

Art. 7: IL SEGRETARIO

II segretario è scelto dal parroco tra i membri del Consiglio stesso.

Spetta al segretario:

  • – tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, prendere nota delle assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;
  • – raccogliere la documentazione dei lavori;
  • – redigere il verbale delle riunioni e tenere l’archivio del Consiglio;
  • – dare pubblicità alle conclusioni elaborate in seno al Consiglio pastorale.

Art. 8: LE COMMISSIONI 

Secondo l’opportunità, il Consiglio pastorale si serve di commissioni per i diversi settori dell’attività pastorale. È compito delle commissioni:

– studiare, nell’ambito della propria competenza determinata dal Consiglio pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;

– riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio pastorale parrocchiale.

Fanno parte delle Commissioni alcuni membri dello stesso Consiglio Pastorale ed eventualmente persone non appartenenti al Consiglio designati dal parroco sentito il Consiglio stesso. Le  Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Art. 9: GLI ESPERTI

Qualora fosse necessario, al Consiglio pastorale parrocchiale possono essere invitati ‘esperti’ di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto.

Art. 10: SEDUTE 

  • a) II Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce almeno quattro volte l’anno, avendo cura che una riunione si svolga prima dell’inizio dell’anno pastorale. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al presidente, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno.
  • b) L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco unitamente al segretario del Consiglio.
  • c) La convocazione e l’ordine del giorno saranno comunicati almeno otto giorni prima della seduta.
  • d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decadono dal loro incarico. In questo caso essi vengono sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di membri eletti dalla comunità o dai gruppi, o con altri membri nominati dal parroco, dalle comunità religiose o dai movimenti e associazioni.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.

  1. e) Il presidente per determinate questioni può chiedere che il Consiglio pastorale parrocchiale si esprima mediante una votazione.
  2. f) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 11: I RAPPORTI CON LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

II Consiglio pastorale parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni.

Art. 12: RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto sia universale che diocesano.

REGOLAMENTO 

Art.1: Il Consiglio Pastorale ha solamente voto consultivo (can.536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del Parroco. Per parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio.

Art.2: Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale ne darà poi comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 3: I consiglieri decadono dall’ufficio in caso di assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 4: I membri uscenti saranno sostituiti:

  •     Se trattasi di eletti dalla Comunità, con chi immediatamente li segue per  numero di voti;
  •     Se trattasi di scelti dal Parroco o dalle Comunità religiose, con altre persone scelte dagli stessi.

 Art. 5: Organismi operativi del Consiglio Pastorale sono: il Presidente e il segretario.

Art. 6: Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco.

Spetta al Presidente:

  1. Convocare il Consiglio;
  2. Stabilire l’ordine del giorno;
  3. Approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

Art.7: Il Segretario è scelto dal Parroco, sentito il parere del Consiglio.

Spetta al Segretario:

  1. Tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno almeno una settimana prima, annotare le assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;
  2. Ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte;
  3. Redigere il verbale delle riunioni.

 Art. 8: Il Consiglio Pastorale è convocato durante l’anno pastorale con delle scadenze regolari che scandiscono l’anno liturgico:

  1. Inizio anno pastorale (settembre): per la programmazione annuale.
  2. Inizio Avvento.
  3. Inizio Quaresima.
  4. Prima dell’estate per una verifica e in preparazione dell’Assemblea Parrocchiale.

 Inoltre, per rispondere alle esigenze della Comunità, può essere convocato in sessione straordinaria, a discrezione del Parroco o su richiesta di un terzo dei membri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.