STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Art. 1 : COSTITUZIONE
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale viene costituito a norma del can. 536 del Codice di Diritto Canonico, il quale stabilisce che in ogni Parrocchia “venga costituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale”.
Art. 2: NATURA
Il Consiglio Pastorale è l’organo consultivo, qualificato e significativo della responsabilità ecclesiale dell’intera Comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri.
Art. 3: FINALITA’
Esso ha il compito di studiare, programmare, promuovere e verificare, in spirito di fraternità e di comunione, alla luce del piano diocesano e foraniale, l’azione pastorale della Comunità.
Art. 4: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Pastorale è composto dal Parroco che lo presiede, da ministri ordinati che operano in Parrocchia, da rappresentanti delle Comunità religiose ivi residenti, dai coordinatori delle commissioni, di cui all’art. 5, e soprattutto da laici.
I membri laici del Consiglio Pastorale vengono scelti tra le persone che si distinguono per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e di sereno giudizio, nonché per conoscenza dei concreti bisogni della Parrocchia.
I laici vi entrano in congruo numero a giudizio del Parroco: di essi due terzi vengono scelti per elezione e un terzo sono designati dal Parroco.
Per quanto concerne i membri da eleggere, ogni organismo laicale esistente in Parrocchia designa per votazione uno o due elementi secondo il parere del Parroco.
È auspicabile che, appena possibile, altri membri laici vengano scelti per votazione, nell’assemblea parrocchiale, tra i fedeli della Parrocchia, non inseriti in organismi ecclesiali. Il Consiglio uscente ne stabilisce il numero e i criteri.
Art. 5: COMMISSIONI
Per un idoneo funzionamento del Consiglio Pastorale vengono istituite cinque commissioni permanenti, il cui compito principale sarà quello di seguire più da vicino un settore particolare del piano pastorale.
1- COMMISSIONE PER LA LITURGIA
2- COMMISSIONE PER LA CARITA’
3- COMMISSIONE PER LA CATECHESI
4- COMMISSIONE PER LA FAMIGLIA
5- COMMISSIONE PER I GIOVANI.
Art. 5 bis: COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Ogni commissione, moderata da un coordinatore, nominato dal Parroco, si compone di membri del Consiglio Pastorale e di membri cooptati in ragione del servizio che svolgono in Parrocchia.
Art.6: DURATA
Il Consiglio Pastorale ha la durata di tre anni. I membri elettivi possono essere rieletti per un secondo triennio.
Art. 7: RAPPORTI CON LA DIOCESI
Il Consiglio Pastorale deve essere in costante rapporto con la Diocesi e il suo Pastore.
Art. 8: MODIFICHE
Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi
REGOLAMENTO
Art.1:
Il Consiglio Pastorale ha solamente voto consultivo (can.536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del Parroco. Per parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio.
Art. 2
Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale ne darà poi comunicazione al Consiglio stesso.
Art. 3
I consiglieri decadono dall’ufficio in caso di assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio.
Art. 4
I membri uscenti saranno sostituiti:
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Se trattasi di eletti dalla Comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
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Se trattasi di scelti dal Parroco o dalle Comunità religiose, con altre persone scelte dagli stessi.
Art. 5
Organismi operativi del Consiglio Pastorale sono: il Presidente e il segreterio.
Art. 6
Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco.
Spetta al Presidente:
1. Convocare il Consiglio;
2. Stabilire l’ordine del giorno;
3. Approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.
Art.7
Il Segretario è scelto dal Parroco, sentito il parere del Consiglio.
Spetta al Segretario:
1. Tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno almeno una settimana prima, annotare le assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;
2. Ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte;
3. Redigere il verbale delle riunioni.
Art. 8
Il Consiglio Pastorale è convocato durante l’anno pastorale con delle scadenze regolari che scandiscono l’anno liturgico:
1. Inizio anno pastorale (settembre): per la programmazione annuale.
2. Inizio Avvento.
3. Inizio Quaresima.
4. Prima dell’estate per una verifica e in preparazione dell’Assemblea Parrocchiale.
Inoltre, per rispondere alle esigenze della Comunità, può essere convocato in sessione straordinaria, a discrezione del Parroco o su richiesta di un terzo dei membri.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
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